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Sez. 2, Sentenza n. 815 del 28/01/1983 (Rv. 425562 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - FATTISPECIE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PER ORDINE DEL GIUDICE - ASSUNZIONE DEL PREDETTO DELLA QUALITÀ DI PARTE ANCHE SE NON SI SIA COSTITUITO E CONTRO DI LUI NON SIANO STATE PROPOSTE DOMANDE - MORTE DEL CHIAMATO PRIMA DELLA SUA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 299 COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425562-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - FATTISPECIE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PER ORDINE DEL GIUDICE - ASSUNZIONE DEL PREDETTO DELLA QUALITÀ DI PARTE ANCHE SE NON SI SIA COSTITUITO E CONTRO DI LUI NON SIANO STATE PROPOSTE DOMANDE - MORTE DEL CHIAMATO PRIMA DELLA SUA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 299 COD. PROC. CIV..*

La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice, determinando un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale tra le parti originarie ed il terzo e, quindi, di causa inscindibile ex art. 331 cod. proc. civ., implica che il chiamato iussu iudicis acquista la qualità di parte, anche se non si sia costituito e contro lui non siano state proposte domande, con la conseguenza che la morte del medesimo prima della sua Costituzione nel giudizio d'appello, nel quale sia stato regolarmente citato, comporta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ.. (V 4635/81, mass n 415339; (V 457/76, mass n 379105; (V 2572/75, mass n 376512).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)