Sez. 1, Sentenza n. 5804 del 07/12/1978 (Rv. 395625 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO COSTITUENTE IL PRESUPPOSTO DEL SORGERE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - SINDACATO RELATIVO ALLA LEGITTIMITA DELL'ATTO DI ANNULLAMENTO SOTTO IL PROFILO DELL'ECCESSO DI POTERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ECONOMICO E POPOLARE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO COSTITUENTE IL PRESUPPOSTO DEL SORGERE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - SINDACATO RELATIVO ALLA LEGITTIMITA DELL'ATTO DI ANNULLAMENTO SOTTO IL PROFILO DELL'ECCESSO DI POTERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ECONOMICO E POPOLARE.*
Qualora, con riguardo ad una posizione di diritto soggettivo (quale, in materia di edilizia economica e popolare, quella derivante dal rapporto bilaterale conseguente a provvedimento di assegnazione d'alloggio), intervenga un provvedimento di autotutela amministrativa, che annulli l'atto amministrativo costituente il presupposto del sorgere del diritto stesso (nella specie, assegnazione dello alloggio), il giudice ordinario manca del potere di sindacare la legittimita di tale atto di annullamento sotto il profilo dell'eccesso di potere al fine della sua eventuale disapplicazione, secondo la previsione di cui all'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e. (V 2987/75, mass n 377080).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)