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Sez. U, Sentenza n. 2987 del 06/08/1975 (Rv. 377080 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377080-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il potere di disapplicazione degli Atti amministrativi illegittimi puo essere esercitato dal giudice ordinario, a norma dell'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e, soltanto nelle controversie fra privati o fra un privato e la pa che rientrano nella giurisdizione dello stesso giudice ordinario. E, cioe, necessario che l'atto amministrativo illegittimo si innesti su di una situazione di diritto soggettivo e che la domanda non miri proprio ad impugnare tale provvedimento.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)