Sez. 1, Sentenza n. 23510 del 19/11/2010 (Rv. 615095 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Eccezione di sopravvenuta riconciliazione - Istanza di parte - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
Nei giudizi di divorzio, l'art.3, secondo comma, lett. b) della legge 1 dicembre 1970 espressamente stabilisce che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte; pertanto, il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili d'ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione. (Nella fattispecie la ricorrente, contumace in primo grado, aveva per la prima proposto l'eccezione di riconciliazione in fase di appello con conseguente e confermata declaratoria d'inammissibilità da parte del giudice di secondo grado).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)