Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 17/09/2014 (Rv. 632567 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Separazione personale - Riconciliazione - Eccezione in senso lato - Configurabilità - Fondamento - Interruzione della separazione in sede di divorzio - Eccezione in senso stretto - Ragioni - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Nel giudizio di separazione dei coniugi, l'intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 cod. civ., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche d'ufficio da parte del giudice, ancorchè sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l'interruzione della separazione deve essere eccepita - ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione. Ne consegue che solo in tale ipotesi la formulazione, per la prima volta, in appello dell'eccezione predetta è improponibile.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 5, Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)