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Sez. 1, Ordinanza n. 12640 del 28/08/2002 (Rv. 557173 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede legale della società - Presunzione di coincidenza della sede principale con la sede legale - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557173-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La sede effettiva dell'impresa sociale determinante per l'individuazione del Tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa e va quindi identificato in via presuntiva con la sede legale quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, per lo svolgimento altrove delle attività direttive ed organizzative o della parte più significativa di esse.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)