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Sez. 1, Ordinanza n. 8186 del 19/04/2005 (Rv. 580421 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede principale (intesa come sede reale) dell'impresa - Presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580421-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., al fine della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, la quale va operata con riferimento al luogo della sede principale dell'impresa, intesa come sede reale di questa, la presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra la sede legale e quella effettiva può essere superata con il raggiungimento della prova che la sede effettiva, cioè il luogo in cui è esercitata l'attività direttiva ed amministrativa dell'impresa, sia situata o sia stata trasferita altrove, ovvero della prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)