Sez. 2, Sentenza n. 338 del 28/01/1966 (Rv. 320654 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRESUPPOSTI, CONDIZIONI E LIMITI DEI DIRITTI DEL DIPENDENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRESUPPOSTI, CONDIZIONI E LIMITI DEI DIRITTI DEL DIPENDENTE.*
La norma dell'art.2103 cod.civ. - che prevede la possibilita per il datore di lavoro, ricorrendo determinati presupposti e condizioni, di adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa da quella per cui e stato assunto, purche essa non importi una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui, e prescrive che, in tal caso, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente alla attivita svolta, se e a lui piu vantaggioso -opera soltanto in caso di eventuale modificazione delle mansioni del lavoratore nel corso dello stesso, unico ed ininterrotto, rapporto di lavoro. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)