Sez. 3, Sentenza n. 6191 del 21/10/1983 (Rv. 430977 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965, EFFETTUATA DALLA LEGGE N. 2 DEL 1979, IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO DEL FONDO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965, EFFETTUATA DALLA LEGGE N. 2 DEL 1979, IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO DEL FONDO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per pretesa violazione del principio di irretroattività e, fra l'altro, dell'art. 24 della Costituzione - dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 che, fornendo l'interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965 n. 590, ha stabilito che il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto decorre, in caso di controversia, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto stesso, non sussistendo da un lato, nella materia in questione, alcun principio di irretroattività e trattandosi, per l'altro aspetto, di Azione riparatoria di un comportamento contrario alla legge, con la conseguente imputabilità dei relativi effetti negativi a colui che ha dato luogo alla controversia, ritardando la dovuta riparazione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)