Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 21/11/1984 (Rv. 437614 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 8 gennaio 1979 n. 2 - nella parte in cui stabilisce, con carattere di retroattività, che il termine per il pagamento del prezzo del riscatto agrario decorre, ove sia insorta controversia, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto stesso non potendo il principio della libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione) tradursi in contrasto con l'utilità sociale della formazione della proprietà coltivatrice; essendo legittime nell'ordinamento italiano norme interpretative; e non limitando detta normativa il potere del retrattato di far valere in giudizio le proprie ragioni. (V 6191/83, mass n 430977; (V 2715/83, mass n 427613; (V 5418/82, mass n 423195; (V 6219/81, mass n 417006; (V 2207/80, mass n 405877; (V 5900/79, mass n 402576).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)