Sez. 4, Sentenza n. 2323 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157932 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI.*
Perché il giudice possa pronunciare sentenza di assoluzione per insufficienza di prove è necessario che valuti, col massimo scrupolo e con la logica più rigorosa, tutti gli elementi utili offerti dagli Atti di causa, siano essi a favore che contro l'imputato, e che dimostri poi, con motivazione esauriente ed immune da difetti, che tali elementi, per la loro incompletezza o debole efficacia, o per il loro significato contrastante, non consentano il superamento dello stato di perplessità del decidente. Il dubbio, quindi, non deve rappresentare soltanto un fatto psicologico del giudice, ma deve rispecchiare fedelmente l'obiettiva incertezza delle prove processuali, così che chiunque possa esserne partecipe. (V mass n 146704; (V mass n 146642; (V mass n 146545; (V mass n 145462; (V mass n 144621; (V mass n 144515; (V mass n 144312; (V mass n 144014; (V mass n 143433; (V mass n 142473; (V mass n 140933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)