Sez. 2, Sentenza n. 2082 del 19/10/1979 Ud. (dep. 09/02/1980) Rv. 144312 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - PRESUPPOSTI PER L'ASSOLUZIONE DUBITATIVA.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - PRESUPPOSTI PER L'ASSOLUZIONE DUBITATIVA.*
L'applicazione della formula dubitativa di proscioglimento esige o l'equivalenza delle prove di reita con quelle di innocenza, da cui derivi l'insuperabile perplessita del giudice nell'orientarsi fra le opposte tesi di accusa e di difesa, o la sussistenza di elementi di prova di reita non dotati di tale efficacia da suscitare nell'animo del giudicante quella certezza morale che e il necessario presupposto logico e la garanzia suprema di ogni sentenza di condanna. Pertanto la pronunzia di assoluzione dubitativa presuppone pur sempre l'esistenza di elementi di prova e non puo, di conseguenza, basarsi su semplici sospetti, vaghi indizi o mere congetture, in presenza dei quali S'impone l'assoluzione con formula piena.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)