Sez. 3, Sentenza n. 27525 del 30/12/2014 (Rv. 633794 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE | Espropriazione immobiliare esattoriale - Pignoramento - "Ius superveniens" - Art. 3, comma 40, del d.l. n. 203 del 2005 come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2005 - Applicabilità ai procedimenti in corso - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento mediante trascrizione e notificazione dell'avviso di vendita ex art. 78 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il procedimento sia ancora pendente al 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 40, lett. b bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), l'azione esecutiva non può proseguire se il credito azionato è complessivamente inferiore ad euro ottomila.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 78, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 com. 40 lett. B CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., Preleggi CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)