Sez. 3, Sentenza n. 19270 del 12/09/2014 (Rv. 632019 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Espropriazione immobiliare esattoriale - "Ius supervenies" - Improcedibilità del processo esecutivo - Condizioni - Conseguenze - Cancellazione della trascrizione del pignoramento - Opposizione all'esecuzione sulla pignorabilità del bene - Estinzione per cessazione della materia del contendere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell'art. 52, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l'azione esecutiva diviene improcedibile, sicché va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l'opposizione all'esecuzione in ordine alla pignorabilità del bene si estingue per cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76 com. 1, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52 com. 1, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)