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Sez. 2, Sentenza n. 5223 del 26/05/1998 (Rv. 515821 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - OBBLIGO DI PASSAGGIO - ESENZIONI | Interclusioni assolute - Operatività delle esenzioni di cui all'art. 1033 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515821-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - OBBLIGO DI PASSAGGIO - ESENZIONI

L'esonero dei cortili (oltre che delle case, dei giardini e delle aie) dalla servitù coattive (nella specie, di acquedotto), sancita dalla norma di cui all'art. 1033 c.c., non opera in presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)