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Sez. 2, Sentenza n. 9926 del 24/05/2004 (Rv. 573068 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ DI ACQUEDOTTO | Interclusione assoluta - Necessità - Esclusione - Condizioni previste dall'art. 1037 cod.civ. - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573068-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ DI ACQUEDOTTO

Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 cod.civ., e cioè; la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1037, Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)