Sez. L, Sentenza n. 140 del 09/01/1979 (Rv. 396204 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITA DI MENSA - CARATTERE RETRIBUTIVO - MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA MA CON PAGAMENTO DELLA NORMALE RETRIBUZIONE - PAGAMENTO DELLA PREDETTA INDENNITA - NECESSITA - MENSILITA AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITA DI MENSA - CARATTERE RETRIBUTIVO - MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA MA CON PAGAMENTO DELLA NORMALE RETRIBUZIONE - PAGAMENTO DELLA PREDETTA INDENNITA - NECESSITA - MENSILITA AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA.*
L'indennita di mensa - sia come equivalente di una originaria prestazione in natura gravante sull'imprenditore, sia come corrispettivo in moneta sostitutivo del consumo del pranzo - costituisce erogazione a carattere retributivo e, pertanto, la stessa, da una parte, deve essere corrisposta anche in quelle giornate in cui, pur essendo mancante la prestazione lavorativa, il lavoratore, per legge o per contratto, deve ricevere la normale retribuzione (ferie, festivita infrasettimanali, assenze per malattie); e, dall'altra, deve essere tenuto presente nella Determinazione dell'ammontare delle mensilita aggiuntive che, per contratto, sono previste in misura pari a quelle della normale retribuzione. (V 3557/78, mass n 393056).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 7, Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Contr. Coll. 12/03/1971 num. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)