Sez. L, Sentenza n. 1344 del 07/02/1992 (Rv. 475616 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere | Richiesta della parte di essere ascoltata - Audizione della stessa - Condizione di validità del procedimento - Configurabilità - Mancata audizione - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere
Nell'economia del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la previa audizione della parte, che abbia chiesto di essere ascoltata, non costituisce una mera facoltà per l'autorità procedente, sibbene una condizione di validità del procedimento, onde il relativo difetto comporta la nullità insanabile dell'ordinanza irrogativa della sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)