Sez. 1, Sentenza n. 5554 del 19/05/1995 (Rv. 492361 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Mancata audizione dell'interessato - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta - sia nell'ipotesi prevista dall'art. 18 legge n. 689 del 1981, sia in quella regolata dall'art. 31 d.P.R. n. 148 del 1988, in materia di violazioni valutarie, stante l'assimilabilità dei modelli procedimentali previsti da tali norme -, costituisce una violazione di legge che rende illegittimi il procedimento amministrativo, attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, e, di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione emessa all'esito dell'indicato procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1987 num. 454 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)