Sez. U, Ordinanza n. 19549 del 15/09/2010 (Rv. 614165 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Illegittimo trasferimento - Domanda di risarcimento del danno proposta dai prossimi congiunti del lavoratore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale i prossimi congiunti di un pubblico impiegato, assumendo che il proprio familiare sia stato illegittimamente trasferito ad altra sede per incompatibilità ambientale, domandino il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del trasferimento, trattandosi di pretesa estranea all'attuazione del rapporto di impiego e all'esercizio dei poteri amministrativi e datoriali ad esso collegati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)