Sez. 1, Sentenza n. 1920 del 27/08/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165549 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - COSE APPARTENENTI AL CONDANNATO - SUCCESSIONE DELLO STATO - TERZO ESTRANEO AL PROCEDIMENTO - INCIDENTE DI ESECUZIONE PROPOSTO DAL TERZO - INTERVENTO DELLO STATO - LEGITTIMITÀ.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - COSE APPARTENENTI AL CONDANNATO - SUCCESSIONE DELLO STATO - TERZO ESTRANEO AL PROCEDIMENTO - INCIDENTE DI ESECUZIONE PROPOSTO DAL TERZO - INTERVENTO DELLO STATO - LEGITTIMITÀ.*
Lo stato, e per esso l'amministrazione delle Finanze, al quale, ex art. 622, secondo comma cod. proc. pen., sono devolute, se appartenenti al condannato, le cose di cui sia stata ordinata la confisca, riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente di esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al procedimento cognitivo, nel quale venne ordinata la confisca, che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 622 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)