Sez. 1, Sentenza n. 3606 del 29/10/1990 Cc. (dep. 16/11/1990) Rv. 185772 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - DISPOSTA CONFISCA DEL BENE - ACCERTAMENTO SULLE PROPRIETÀ O SU ALTRO DIRITTO REALE INERENTI ALLE COSE CONFISCATE - INTERESSE - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLO CHE HA PROPOSTO L'INCIDENTE O DA QUELLO NEI CUI CONFRONTI L'INCIDENTE È STATO PROPOSTO - NATURA DELL'INTERESSE - EFFETTO - ANALOGIE CON IL LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - DISPOSTA CONFISCA DEL BENE - ACCERTAMENTO SULLE PROPRIETÀ O SU ALTRO DIRITTO REALE INERENTI ALLE COSE CONFISCATE - INTERESSE - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLO CHE HA PROPOSTO L'INCIDENTE O DA QUELLO NEI CUI CONFRONTI L'INCIDENTE È STATO PROPOSTO - NATURA DELL'INTERESSE - EFFETTO - ANALOGIE CON IL LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONSEGUENZE.*
Lo stato, e per esso l'amministrazione delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato, delle quali sia stata ordinata la confisca, riveste la qualità d'interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al procedimento cognitivo nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa. Ora, poiché dalla decisione relativa al proposto incidente d'esecuzione potrebbe derivare un pregiudizio allo stato, si verifica una situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 102 cod. proc. civ. in tema di litisconsorzio necessario. Ne consegue che se il giudizio sull'incidente sia avvenuto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello stato, la relativa decisione è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, in Sede d'impugnativa. La regola testè richiamata, in quanto scaturente dall'applicazione di un principio generale di diritto, deve ritenersi applicabile anche sotto l'impero del vigente codice di rito sebbene questo, nell'art. 666, non contenga l'espressa previsione, esistente nel testo dell'art. 630 del codice rocco, della notifica dell'avviso di fissazione d'udienza "agli altri che vi abbiano interesse". (Conf mass n 165548; (Conf mass n 165549; (Conf mass n 165551; (Conf mass n 165552).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)