Sez. L, Ordinanza n. 1502 del 30/01/2003 (Rv. 560197 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso - Provvedimento relativo - Assunzione della decisione all'esito di udienza pubblica - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
La decisione con la quale la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso o la sua improcedibilità, anche se pronunciate all'esito di udienza pubblica, va assunta con ordinanza e non con sentenza, atteso che, anche alla luce delle modifiche apportate al testo dell'art. 375 cod. proc. civ. dalla legge n. 89 del 2001, deve ritenersi che la natura del provvedimento discenda dal contenuto della decisione e non dalle caratteristiche del rito adottato per giungere ad essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)