Sez. 1, Sentenza n. 102 del 13/01/1972 (Rv. 355811 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - COSTRUZIONE ESEGUITA DA UN TERZO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - COSTRUZIONE ESEGUITA DA UN TERZO - ESCLUSIONE.*
I benefici tributari previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, sono applicabili solo se la costruzione sia compiuta, nel termine prescritto, ad opera delle parti intervenute nell'atto in ordine al quale i benefici stessi sono stati invocati. Si verifica pertanto la decadenza, di cui all'art 20 della legge citata, se la costruzione e invece effettuata - sia pure nel termine stabilito - da altro soggetto, al quale l'area sia stata successivamente trasferita, ed anche se la costruzione sia stata iniziata, ma non completata, prima di tale trasferimento. (Conf 1914'69, mass n 341064).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)