Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 26/02/1988 (Rv. 457910 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO - DECISIONE SULL'ASSEGNO SUCCESSIVO A TALE MOMENTO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO - DECISIONE SULL'ASSEGNO SUCCESSIVO A TALE MOMENTO - IRRILEVANZA.*
Il principio, secondo il quale l'assegno di divorzio decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere applicato anche quando, nell'ambito del medesimo giudizio, la decisione sull'assegno sia successiva a detto momento, occorrendo in tale caso prendere separatamente in considerazione, al fine della concreta quantificazione, ciascuno degli anni decorsi fra l'una e l'altra statuizione. (V 3080/85, mass n 440775; (V 298/79, mass n 396379).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)