Sez. 1, Sentenza n. 298 del 15/01/1979 (Rv. 396379 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO, DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - INDAGINE COMPARATIVA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO, DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - INDAGINE COMPARATIVA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - CRITERI.*
Qualora, passata in giudicato la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il processo prosegua per il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno di divorzio, dovuto retroattivamente dalla data di detto giudicato, l'indagine comparativa sulle condizioni economiche dei coniugi, secondo il criterio cosiddetto assistenziale previsto dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, va condotta non con riferimento al momento della sentenza di divorzio, ne a quello della decisione sull'assegno medesimo, ma bensi prendendo separatamente in considerazione ciascuno degli anni decorsi nel periodo fra l'una e l'altra statuizione e, con riguardo al quale l'assegno e da corrispondere. (V 772/77, mass n 384366).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)