Sez. 3, Sentenza n. 77 del 15/01/1969 (Rv. 337918 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA.*
La composizione del collegio giudicante si deve presumere regolare, finche non venga data la prova concreta e precisa dell'illegalita della composizione medesima, mediante certificato di cancelleria o altro documento idoneo allo scopo. (Conf 2589-62 2942-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)