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Sez. 3, Sentenza n. 2679 del 28/09/1971 (Rv. 353836 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353836-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*

La composizione del collegio giudicante si deve presumere regolare finche non venga data la prova concreta e precisa dell'illegalita della composizione medesima, mediante certificato di cancelleria o altro documento idoneo allo scopo. Ne in Sede di legittimita puo essere fatto valere l'eventuale vizio inerente alla composizione del collegio, non essendo a cio idoneo il rimedio dell'impugnazione in Mancanza di prove gia offerte in Sede di merito. (V 77'69, mass n 337918).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)