Sez. 3, Sentenza n. 2679 del 28/09/1971 (Rv. 353836 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
La composizione del collegio giudicante si deve presumere regolare finche non venga data la prova concreta e precisa dell'illegalita della composizione medesima, mediante certificato di cancelleria o altro documento idoneo allo scopo. Ne in Sede di legittimita puo essere fatto valere l'eventuale vizio inerente alla composizione del collegio, non essendo a cio idoneo il rimedio dell'impugnazione in Mancanza di prove gia offerte in Sede di merito. (V 77'69, mass n 337918).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)