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Sez. 3, Sentenza n. 135 del 14/11/1997 Ud. (dep. 10/01/1998) Rv. 209656 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - SPETTACOLI OSCENI | Nozione di osceno - Spettacolo di spogliarello con riproduzione di atti sessuali - Valutazione di carattere di oscenità - Criteri.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209656-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - SPETTACOLI OSCENI

Integra il reato di spettacolo osceno, ai sensi dell'art. 528 c.p., lo spettacolo osceno non presentato come tale ed avvenuto senza alcuna riservatezza, venendo così a concretarsi l'offensività criminosa della condotta.Infatti la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato; conseguentemente lo spettacolo osceno che si svolga con particolari modalità di riservatezza e di cautela in presenza di sole persone adulte non integra il reato in questione, ove il giudice di merito accerti, in relazione a dette modalità, che il comune senso del pudore non risulti offeso. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto de quo osservando che: lo spettacolo aveva superato il limite della funzione scenica in quanto sfociato dall'iniziale strip-tease nella riproduzione di espliciti rapporti sessuali con il coinvolgimento di due spettatori; che il contenuto reale dello spettacolo non era stato pubblicizzato, in quanto presentato con locandine riferentisi esclusivamente ad uno strip-tease; che lo spettacolo si era svolto in una discoteca con accesso anche ai soggetti lì recatisi solo per ballare o bere, e così inconsapevolmente coinvolti in una rappresentazione oscena alla quale non avevano consapevolmente accettato di assistere)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 528 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)