Sez. 3, Sentenza n. 7234 del 21/05/1998 Ud. (dep. 17/06/1998) Rv. 211204 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Atti normalmente tollerati - Compiuti su soggetto non consenziente - Reato di cui all'art. 527 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE
Non possono considerarsi oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto, visibili in pubblico, che non turbano la sensibilità dell'uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci ed abbracci tra soggetti consenzienti, mentre atti che sono brutale espressione dell'istinto sessuale, quali baci sulla bocca e il toccamento di parti intime, compiuti su persona non consenziente, integrano il reato di cui all'art. 527 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)