Sez. 4, Sentenza n. 27370 del 23/02/2005 Ud. (dep. 22/07/2005) Rv. 231730 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova | Atti non trasmessi al GUP - Inutilizzabilità - Giudice del dibattimento - Acquisizione degli atti - Legittimità - Fondamento.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova
In materia di prove, la inutilizzabilità degli atti non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. è una sanzione di carattere generale che non è limitata a una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Detti atti tuttavia possono essere acquisiti e utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alla prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)