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Sez. 1, Sentenza n. 5364 del 13/02/1997 Ud. (dep. 07/06/1997) Rv. 207815 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Prove non indicate per l'udienza preliminare - Inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento - Sussistenza - Assunzione di ufficio delle prove stesse ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. - Legittimità - Conseguente utilizzabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207815-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

In materia di prove, la inutilizzabilità degli atti, non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art.416, comma secondo, c.p.p., è una sanzione di carattere generale che non è limitata ad una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Purtuttavia detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex art.507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova. (Nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva disposto l'acquisizione agli atti, in forza dell'art.507 cod. proc. pen., di tabulati relativi a conversazioni telefoniche che non erano stati prodotti per l'udienza preliminare; la Corte d'appello aveva poi ritenuto che i tabulati stessi non potevano essere utilizzati ai fini della decisione non essendo stati depositati dal P.M. per l'udienza preliminare. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di merito facendo obbligo al giudice del rinvio di riesaminare il materiale probatorio anche sulla base delle risultanze dei suddetti tabulati che l'impugnata sentenza aveva escluso dal novero delle prove utilizzabili ai fini della decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)