Sez. L, Sentenza n. 10831 del 29/10/1998 (Rv. 520234 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas - Funzioni - Erogazione dell'indennità di cessazione del rapporto di lavoro - Trattamento di fine rapporto - Quote maturate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 61 del 1987 - Mero onere di anticipazione a carico del datore di lavoro con facoltà di rimborso nei confronti del fondo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle aziende private del gas, la previsione di cui all'art. 3 legge n. 61 del 1987, secondo la quale le aziende, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono tenute a corrispondere al personale dipendente il trattamento di fine rapporto, va intesa nel senso che, con riferimento alle quote del suddetto trattamento maturate anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 61 del 1987, si configura per le aziende un mero onere di anticipazione, con facoltà di rimborso nei confronti del fondo integrativo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, fondo che, fino all'entrata in vigore della citata legge n. 62, era tenuto alla corresponsione dell'indennità per la cassazione del rapporto di lavoro in forza degli artt. 4, 26 e 27 legge n. 1084 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 26, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 27, Legge 03/03/1987 num. 61 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)