Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 06/04/1981 (Rv. 412655 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PROVA - PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PROVA - PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
La prova della disponibilita, da parte del conduttore, di altra idonea abitazione, che il locatore e tenuto a fornire quando invochi il diritto di recesso dal contratto di locazione secondo la previsione dell'art 59 n 6 della legge 27 luglio 1978 n 392, puo essere desunta anche da elementi presuntivi, quali quelli della residenza anagrafica in detta altra abitazione e dell'esistenza di un titolo giustificativo del godimento della medesima (nella specie, comproprieta), ove non contraddetti da prova contraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)