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Sez. 2, Ordinanza n. 19708 del 13/06/2026 (Rv. 678985-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Processo civile - Comunione ereditaria - Contitolarità dei rapporti in capo agli eredi - Esclusione di un centro autonomo di imputazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678985-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

In materia di processo civile, la comunione ereditaria è priva di autonoma soggettività giuridica, permanendo in capo ai coeredi la contitolarità dei rapporti sostanziali e processuali a essa inerenti; ne consegue che domanda proposta contro la comunione deve essere rivolta nei confronti di tutti i partecipanti ovvero del loro rappresentante sostanziale, ove esistente e ritualmente investito del relativo potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso per il pagamento di oneri condominiali relativi a beni compresi in una comunione ereditaria, aveva escluso il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta, benché dagli atti non emergesse l'esistenza di un soggetto validamente investito del potere di rappresentare tutti i coeredi).

Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)