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Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014 (Rv. 629623 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Legittimazione dell'amministratore ad agire contro un comunista - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629623-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1106 com. 2, Cod. Civ. art. 1131 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)