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Sez. 2, Sentenza n. 2369 del 20/07/1971 (Rv. 353285 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - NULLITA DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CHE AUTORIZZA L'AMMINISTRATORE ALLA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353285-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - NULLITA DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CHE AUTORIZZA L'AMMINISTRATORE ALLA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 1131 cod civ, il condominio sta in giudizio tramite l'amministratore, che puo essere convenuto per qualunque Azione concernente le parti comuni dell'edificio (salve le sanzioni, relative allo ambito interno del condominio, previste dalla norma in caso di mancata notizia all'assemblea nell'ipotesi ivi considerata). Di conseguenza l'eventuale nullita della delibera assembleare che abbia autorizzato il condominio a resistere in giudizio non fa venir meno la legittimazione processuale passiva dell'amministratore, la quale deriva dalla legge, ne la stessa legittimazione del condominio, di cui l'amministratore e rappresentante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)