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Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 08/07/1981 (Rv. 415186 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - NELLE LITI PASSIVE - PER UN GIUDIZIO AVENTE UN OGGETTO ESTRANEO ALLE ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - OBBLIGO DELL'AMMINISTRATORE - FUNZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415186-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - NELLE LITI PASSIVE - PER UN GIUDIZIO AVENTE UN OGGETTO ESTRANEO ALLE ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - OBBLIGO DELL'AMMINISTRATORE - FUNZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

I poteri dell'amministratore condominiale di rappresentare in giudizio l'ente condominiale non incontrano, nelle liti passive, limite alcuno nelle controversie che riguardano le parti comuni, in ordine alle quali egli ha istituzionalmente la rappresentanza del condominio in tutti i rapporti esterni. E seppure e previsto l'Obbligo di comunicare al piu presto all'assemblea dei condomini l'esistenza di un giudizio avente un oggetto estraneo alle attribuzioni dell'amministratore, al fine di integrarne i poteri - ove l'organo sovrano ne ravvisi l'opportunita - in relazione alle necessita della controversia, esso non comporta limitazioni alla legittimazione passiva dell'amministratore stesso, potendo solo costituire fonte di responsabilita nei confronti del condominio. (V 5769/78, mass n 395577; (Conf 2369/71, mass n 353285).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)