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Sez. L - , Ordinanza n. 9418 del 17/04/2018 (Rv. 647774 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 18 l.n.1089 del 1968 - Lavoro straordinario - Nozione - Individuazione sulla base del c.c.n.l. - Riferimento alla nozione legale – Lavoro supplementare – Spettanza – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647774-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della l. n. 1089 del 1968, che prevede il diritto allo sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni, al netto di compensi per il lavoro "considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge", permane la rilevanza della nozione di lavoro straordinario legale ove risulti che le parti collettive, nel fissare solo l'orario normale di lavoro, senza definire quello straordinario, abbiano voluto soltanto riconoscere, a fini contrattuali, un'uguale maggiorazione retributiva al lavoro supplementare, ossia quello prestato oltre l'orario normale e fino al limite legislativo; ne consegue che sono assoggettabili allo sgravio in questione i compensi corrisposti per il lavoro svolto entro i suddetti limiti temporali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, ritenendo applicabile lo sgravio con riferimento alle somme erogate per le ore di lavoro tra la quarantesima e la quarantottesima, imputabili a lavoro "supplementare" ed escludendolo per le ore eccedenti il detto limite superiore, imputabili a lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 18 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)