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Sez. L, Sentenza n. 6628 del 12/05/2001 (Rv. 546625 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 18 legge n.1089/1968 - Lavoro straordinario - Nozione - Individuazione sulla base del CCNL - Riferimento alla nozione legale - Carattere sussidiario - Fattispecie relativa all'applicabilità di sgravi contributivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546625-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 (che prevede il diritto allo sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni, al netto di compensi per il lavoro "considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge"), la definizione del lavoro straordinario - nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi per la giornata e la settimana lavorativa dei limiti più favorevoli di quelli di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali - va effettuata sulla base dell'interpretazione delle disposizioni collettive, avendo la nozione legale una funzione meramente sussidiaria (nella specie, la S.C. ha confermato al decisione di merito secondo cui dalle norme dei C.C.N.L. emergeva che le parti avevano qualificato come "straordinario" il lavoro tra le 40 e le 48 ore settimanali al solo scopo di attribuire ai lavoratori una maggiorazione salariale, facendo salva per tutti i diversi fini, compresa l'applicazione degli sgravi contributivi, la determinazione legale dei limiti di lavoro ordinario e la definizione legale del lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 18 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)