Sez. 1, Sentenza n. 5953 del 28/05/1993 (Rv. 482547 - 01)
Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - In genere | Domande nuove in appello - Divieto - Applicabilità - Pretesa fiscale - Non conformità alla norma - Applicazione di questa "ex officio" - Ammissibilità - Limiti.
Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - In genere
Il contribuente, nell'opposizione ad ingiunzione fiscale, riveste formalmente la veste di attore, per cui gli si applica il divieto delle domande nuove in appello, ma, se dallo stesso atto di imposizione risulta - secondo l'accertamento in fatto del giudice del merito - la non conformità della pretesa fiscale alla norma che la regola, il giudice - in presenza della contestazione della parte, anche se basata su erronei argomenti giuridici - può accertare l'infondatezza di quella pretesa, applicando "ex officio" la norma predetta, fermi gli elementi di fatto acquisiti al giudizio fin dal primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)