Sez. 5, Sentenza n. 18819 del 30/08/2006 (Rv. 593846 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Opposizione - Disciplina - Posizione dell'opponente - Poteri del giudice.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
In materia di tributi doganali, l'opposizione all'ingiunzione disciplinata dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, delimita le ragioni sulle quali il contribuente fonda, fin dall'atto introduttivo, le sue domande, essendo pur sempre, quest'ultimo, l'atto introduttivo di un giudizio diretto all'accertamento negativo della pretesa fiscale, così come indicata nell'atto di accertamento; tuttavia, permane il potere del giudice di accertare l'infondatezza di quella pretesa, applicando d'ufficio la norma che la regola, dovendosi coordinare il principio affermato nell'art. 112 con quello di cui all'art. 113 cod. proc. civ., secondo il quale la decisione deve essere formulata sulla base della norma applicabile alla fattispecie, senza vincolo rispetto all'indicazione delle parti.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)