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Sez. U, Sentenza n. 53 del 09/01/1978 (Rv. 389348 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INTERESSE DEL CITTADINO ALLA CONSERVAZIONE DELLE LEGGI IN VIGORE ED ALL'ESCLUSIONE DEL LORO ASSOGGETTAMENTO A MODIFICHE O ABROGAZIONI - TUTELA - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER L'INDIZIONE DI REFERENDUM ABROGATIVO - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389348-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INTERESSE DEL CITTADINO ALLA CONSERVAZIONE DELLE LEGGI IN VIGORE ED ALL'ESCLUSIONE DEL LORO ASSOGGETTAMENTO A MODIFICHE O ABROGAZIONI - TUTELA - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER L'INDIZIONE DI REFERENDUM ABROGATIVO - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*

L'interesse del cittadino alla conservazione delle leggi attualmente in vigore, ed all'esclusione del loro assoggettamento a future modifiche od abrogazioni di sospetta incostituzionalita, non e qualificabile ne come diritto soggettivo, ne come interesse legittimo, in quanto non trova alcuna tutela nell'ordinamento giuridico, ne direttamente, ne indirettamente. Pertanto, va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda con la quale il privato chieda l'affermazione di responsabilita del Presidente del consiglio dei ministri e del ministro di grazia e giustizia, per aver proposto e controfirmato decreto presidenziale per l'indizione di referendum abrogativo (nella specie, della legge sul divorzio), deducendo che i medesimi abbiano mancato di controllare la dubbia legittimita costituzionale degli effetti conseguenti alla eventuale abrogazione delle norme sottoposte a referendum.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 71, Costituzione art. 75, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/05/1970 num. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)