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Sez. U, Ordinanza n. 8157 del 05/06/2002 (Rv. 554897 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Mirante alla statuizione del difetto di giurisdizione di ogni giudice - Ammissibilità dell'istanza di regolamento.
Stato
decisa il 2002-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554897-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)