Sez. U, Ordinanza n. 8157 del 05/06/2002 (Rv. 554897 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Mirante alla statuizione del difetto di giurisdizione di ogni giudice - Ammissibilità dell'istanza di regolamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)