Sez. 4, Sentenza n. 8058 del 23/09/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269127 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO | Morte dell'assuntore di sostanza stupefacente - Responsabilità del cedente - Elemento soggettivo - Colpa in concreto - Criteri di valutazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il decesso dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna secondo la quale la ripetuta vendita di cocaina, a breve distanza di tempo e destinata all'assuzione dello stesso soggetto, integra la violazione di una regola cautelare idonea a configurare la colpa in capo allo spacciatore e, quindi, ad imputare psicologicamente allo stesso l'evento morte dell'acquirente, verificatosi a distanza di poche ore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)