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Sez. 2, Sentenza n. 3160 del 22/11/1973 (Rv. 366953 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA 6 LUGLIO 1971 N 160 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA IN SEDE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1973-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366953-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA 6 LUGLIO 1971 N 160 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA IN SEDE DI RINVIO.*

Per effetto della sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale anche per gli operai, al pari di quanto e disposto per gli impiegati, la pensione di invalidita e dovuta quando la capacita di guadagno e ridotta oltre il cinquanta per cento; pertanto, in base all'effetto retroattivo della citata pronuncia le sentenze impugnate con ricorso per Cassazione, le quali abbiano esaminato domande di pensione in funzione della precedente soglia di invalidita, debbono essere cassate al fine di consentire il riesame alla luce del nuovo limite, anche se emesse prima della pronuncia di illegittimita. (Conf 1469/73, mass n 364211).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)