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Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 21/05/1973 (Rv. 364211 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364211-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI - LIMITI.*

In conseguenza della sentenza 6 luglio 1971 n 160 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 10, comma primo, del RDL 14 aprile 1939 n 636 nella parte espressa con le parole: 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e con le parole finale 'per gli impiegatì, deve essere considerato invalido, ai fini del trattamento pensionistico previsto dal predetto RDL n 636 del 1939, l'assicurato - operaio o impiegato - la cui capacita di guadagno sia ridotta in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale a meno della meta. La predetta pronuncia di illegittimita costituzionale, avendo portata generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti su tutti i rapporti giuridici che non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato. (Conf 2243/72, mass n 359549).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)