Sez. 1, Ordinanza n. 1007 del 05/03/1971 Cc. (dep. 03/07/1971) Rv. 118709 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PERICOLOSITA SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PERICOLOSITA SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
Nel caso di proposta di applicazione di una misura di prevenzione formulata con riferimento alla legge 31 maggio 1965, n 575 (che prevede la possibilita di applicare una misura di prevenzione agli indiziati di appartenenza ad una associazione mafiosa, senza previa diffida), non viene in considerazione, agli effetti del giudizio di pericolosita, un particolare periodo di vita dell'indiziato, essendo sufficiente accertare che il legame col sodalizio mafioso sia persistente al pari della pericolosita per la sicurezza pubblica. Egualmente ininfluente e la circostanza che le precedenti condanne penali siano di scarsa entita, poiche al fine del predetto giudizio di pericolosita vengono in considerazione non solo i precedenti penali ma altresi i precedenti giudiziari, con particolare riferimento alle assoluzioni per insufficienza di prove.*
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)