diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 28/09/1987 Cc. (dep. 20/01/1988) Rv. 177432 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ - MERA ESISTENZA DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA PER REATO ASSOCIATIVO - SUFFICIENZA PER DEDURRE LA QUALITÀ DI INDIZIATO DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI FATTI ACCERTATI E CONCLUDENTI - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177432-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ - MERA ESISTENZA DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA PER REATO ASSOCIATIVO - SUFFICIENZA PER DEDURRE LA QUALITÀ DI INDIZIATO DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI FATTI ACCERTATI E CONCLUDENTI - RATIO.*

La qualità di indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa non può dedursi dalla mera esistenza di una sentenza di assoluzione con formula dubitativa per un reato associativo, ma eventualmente dai fatti accertati dalla sentenza e sempre che essi consentano di formulare un giudizio positivo circa l'indizio di appartenenza dell'imputato assolto alle associazioni di stampo mafioso. Infatti, le sentenze di assoluzione, e specialmente quelle per insufficienza di prove, relative all'imputazione di associazione di tipo mafioso o di associazione per delinquere, per un verso, non impediscono nel procedimento di prevenzione di ritenere indiziata di appartenenza ad un'associazione mafiosa la persona che nel processo penale è stata assolta, ma, per altro verso, non possono costituire di per sè un elemento indiziante. Sono piuttosto le prove assunte nel procedimento penale e giudicato in quella Sede insufficienti, che nel procedimento di prevenzione possono condurre ad un'affermazione di pericolosità. (V mass n 173502; (V mass n 132112; (V mass n 118709).*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)