Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 25/05/1983 (Rv. 428481 - 01)
DONAZIONE - CAPACITÀ - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - NORMATIVA EX ART. 137 DISP. ATT. E TRANS. COD. CIV. - SENTENZA N. 91 DEL 1973 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DONAZIONE TRA CONIUGI STIPULATA SOTTO IL VIGORE DELL'ABROGATO CODICE DEL 1865 - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ ANCORA PENDENTE - RIGETTO - NECESSITÀ.*
DONAZIONE - CAPACITÀ - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - NORMATIVA EX ART. 137 DISP. ATT. E TRANS. COD. CIV. - SENTENZA N. 91 DEL 1973 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DONAZIONE TRA CONIUGI STIPULATA SOTTO IL VIGORE DELL'ABROGATO CODICE DEL 1865 - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ ANCORA PENDENTE - RIGETTO - NECESSITÀ.*
L'art. 137 disp. Att. E trans. Cod. civ., nel consentire non solo la prosecuzione, ma anche l'instaurazione ex novo di azioni di nullità delle donazioni nei limiti previsti dal nuovo codice, opera un chiaro raffronto con la disciplina vigente al momento della decisione e non già con quella contenuta nel nuovo codice civile, cristallizzata al momento della sua entrata in vigore. Pertanto, in base alla disciplina che residua in conseguenza della sentenza (n. 91 del 1973) dichiarativa d'incostituzionalità dell'art. 781 cod. civ., applicabile a tutti i rapporti che sono ancora pendenti davanti al giudice e che non sono esauriti, deve essere respinta la domanda di dichiarazione della nullità di una donazione tra coniugi stipulata sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865. (Conf 1107/80, mass n 404583; (Conf 1512/76, mass n 380254).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 137, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 137, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)